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Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Aggiornamento: 4 mag 2020

La disposizione estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, Mascherine Chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto ed all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.(Guanti, Mascherine, Disinfettanti, Termometri, Dispositivi di Protezione)

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